ART. 1– È costituita l’ASSOCIAZIONE DONATORI DI MIDOLLO OSSEO REGIONE CALABRIA, enunciabile anche come ADMO REGIONE CALABRIA con Sede in Vibo Valentia, via Ipponio N° 10. La Sede potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2– L’associazione ha carattere volontario e non ha alcuno scopo di lucro nello svolgimento della propria attività.

ART. 3– L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di Midollo Osseo e di cellule staminali e al loro trapianto;
b) promuovere iniziative atte a potenziare gli scopi che i donatori si prefiggono, sia sotto il profilo sociale che legislativo;
c) promuovere la formazione di gruppi volontari che operino sul territorio con le stesse finalità dell’Associazione medesima;
d) collaborare con i Centri di tipizzazione tissutale allo scopo di facilitare l’espletamento della tipizzazione medesima;
e) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di Midollo Osseo e di cellule staminali;
f) essere di supporto, se necessario, al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa di trapianto di Midollo;
g) aiutare chiunque abbia problemi inerenti al trapianto di Midollo Osseo;
h) essere di supporto all’organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Regionale e del Registro Nazionale dei Donatori di Midollo Osseo;
i) favorire i contatti con analoghe Associazioni Italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune;
l) promuovere iniziative a carattere culturale documentaristico;
m) promuovere nella Scuola, nell’ambito dell’Educazione alla Salute, l’Educazione alla Donazione del Midollo Osseo e presso tutte le altre agenzie educative e gli ambiti sociali.
ART. 4– Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci tutti quei cittadini che:
a) vengono inseriti nel Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo accettando il principio che la donazione è volontaria, anonima e gratuita e ne fanno richiesta (Soci ordinari);
b) contribuiscono al sostegno finanziario dell’Associazione e fanno espressa richiesta di iscrizione (Soci sostenitori);
c) si rendono benemeriti per i servigi resi all’Associazione (Soci onorari).
1 Soci ordinari devono mantenere l’impegno morale assunto, devono impegnarsi, nel caso di Donazione effettiva, a mantenere l’anonimato e a non chiedere alcun
corrispettivo per la donazione.
I Soci sostenitori devono impegnarsi a contribuire con elargizioni e donazioni e a concorrere al funzionamento dell’Associazione.
Tutti i Soci hanno il dovere di non compiere attività in contrasto con lo Statuto, il programma e le decisioni adottate secondo lo Statuto dagli organi dirigenti dell’Associazione.
Tutti i Soci hanno il diritto:
a) di partecipare a parità di diritti con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione alle deliberazioni dell’Associazione, attraverso l’organo assembleare;
b) di contribuire personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività dell’Associazione;
c) di essere eleggibili a cariche direttive;
d) di essere informati e tenuti al corrente dell’evoluzione del programma nazionale e internazionale di donazione di Midollo Osseo.
ART. 5– L’iscrizione all’Associazione da parte dei Soci ordinari e onorari è gratuita. La qualità di associato non è trasmissibile.
L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha effetto allo scadere dell’anno in corso, purché fatta tre mesi prima.
L’associato può essere escluso, con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo, qualora venga meno agli impegni assunti o non ottemperi ai doveri previsti dallo Statuto.
ART. 6– Organi dell’Associazione sono:
– Assemblea Generale dei Soci;
– Consiglio Direttivo;
– Presidente;
– Comitato Scientifico;
– Revisori dei Conti.
ART. 7– L’Assemblea Generale ordinaria dei Soci viene convocata una volta all’anno in quella Sede che il Presidente riterrà opportuna per l’approvazione del rendiconto morale e finanziario dell’associazione, a mezzo invito personale all’indirizzo di ciascun Socio, almeno quindici giorni dalla data di riunione.
Con le stesse modalità verrà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.
ART. 8– L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
ART. 9– L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, dal Vice Presidente.
Su proposta del Presidente, l’Assemblea nominerà un segretario per la redazione del verbale.
ART. 10– Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti con votazione palese o segreta così come vorrà, volta per volta, stabilire l’assemblea su proposta del Presidente.
ART. 11– L’Assemblea Generale ordinaria dei Soci approva il bilancio, stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, nomina gli stessi, nomina i Revisori dei Conti e delibera sulle modifiche dello Statuto ( per questo ultimo argomento occorre espressamente l’inserimento nell’ordine del giorno).
ART. 12– L’Assemblea Generale straordinaria viene convocata con le medesime modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10, sempre con invito personale all’indirizzo di ciascun Socio, almeno 15 giorni prima della data della riunione, per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione o su qualsiasi argomento, che per la sua importanza possa modificare gli scopi dell’Associazione stessa.
ART. 13– Nelle votazioni in Assemblea Generale ordinaria e straordinaria non sono ammesse deleghe.
ART. 14– La convocazione dell’Assemblea straordinaria viene fatta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, ove questo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta al Presidente da parte di 1/10 dei Soci.
ART. 15– Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri come stabilito dall’ art. 11.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:
Un Presidente; un Vice Presidente; un Tesoriere.
ART. 16– Il Consiglio Direttivo ha il compito di rendere esecutive le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e ha i poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo formulare un appropriato regolamento per il funzionamento dell’Associazione.
Esso cura inoltre che vengano realizzate le finalità sociali e si pronuncia sull’espulsione dall’Associazione di quegli iscritti che per la loro condotta, o per inosservanza dello Statuto, abbiano perso i requisiti necessari per far parte dell’Associazione stessa.
ART. 17– Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Esso si riunirà almeno tre volte Tanno con frequenza regolare, nonché ogni qual volta che il Presidente lo riterrà necessario.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e sono valide purché sia presente almeno la metà più uno dei membri, in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
ART. 18– Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta T Associazione di fronte a terzi e in giudizio, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e non può essere rieletto più di una volta consecutivamente.
Presiede il Consiglio Direttivo e ne coordina i lavori, nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione di quest’ultima.
In sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente.
ART. 19– Il Comitato Scientifico ha significato consultivo ed è costituito da medici o biologi o esperti nominati dal Consiglio Direttivo.
ART. 20– I Revisori dei Conti, in numero di tre, vengono eletti dall’Assemblea Generale dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare tutta la gestione contabile dell’Associazione.
ART. 21– In caso di decadenza o dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall’Assemblea, subentra in carica quel Socio che segue in graduatoria nell’elenco degli eletti con il maggior numero dei voti e, in caso di parità di voti, il socio eletto più anziano.
In caso di decadenza del Presidente del Consiglio Direttivo, questo, reintegrato come sopra, eleggerà tra i suoi membri il nuovo Presidente.
Lo stesso dicasi per decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo investito da cariche particolari.
ART. 22– L’ufficio di segreteria, in genere, è ubicato nella Sede di residenza del Presidente. I costi di segreteria per le attività di ADMO REGIONE CALABRIA vengono iscritti nel Bilancio di ADMO REGIONE CALABRIA.
Tutte le Sedi ADMO locali contribuiscono ai costi della segreteria regionale.
ART. 23– L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con maggioranza richiesta dei 3/4 degli aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento o cessazione o sostituzione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori i quali rimetteranno le possibili attività a vantaggio di altre organizzazioni di volontariato gerenti in identico o analogo settore, ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. 266/91, o altri enti morali giuridicamente riconosciuti.
ART. 24– Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.
ART. 25– Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato:
*da beni mobili e immobili acquistati dall’Associazione con proprie disponibilità;
*da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant’altro pervenga all’Associazione per atto di liberalità di terzi al fine di incrementare l’attività. Per lo svolgimento della sua attività, l’Associazione utilizzerà:
* i redditi derivanti dal suo patrimonio;
* i contributi dello Stato;
* i contributi e i finanziamenti che le perverranno da Enti pubblici e privati e dall’attività delle sezioni
* i proventi di gestione.
ART. 26– Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia al Codice Civile e alle altre Leggi di materia.